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28 Giugno 2019Esenzione 040
28 Giugno 2019I nostri piccoli guerrieri, si sa, anche quando non hanno serie patologie acclarate, hanno comunque bisogno di cure e attenzioni maggiori rispetto ai bimbi nati a termine.
Spesso ci sono piccoli o grandi strascichi che, pur non seriamente e irreversibilmente invalidanti, richiedono, almeno per i primi anni un certo numero di visite mediche ed esami, nonchè accortezze, attività da svolgere a casa.
Superata dunque l’incertezza della TIN, i genitori prematuri iniziano a chiedersi come faranno, terminati il congedo di maternità, il congedo parentale e i riposi per l’allattamento, a riprendere il lavoro e a prendersi cura del proprio bimbo.
La legge 104/1992 (e in particolare l’art. 33) nonchè il d.lgs 151/2001 (art. 33 e 42) vengono in aiuto perchè consentono ai genitori di bimbi con età inferiore ai 3 anni di fruire, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, (perchè ad esempio è casalingo/a o lavoratore o lavoratrice autonomo/a) alternativamente di:
un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine di periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007, i giorni fruiti fino all’ottavo anno dell’età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non possono superare in totale i 3 anni;
riposi, orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) sia in caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori che possono prestare assistenza.
Per iniziare la pratica bisogna rivolgersi ad un medico abilitato, generalmente il proprio pediatra, che predispone (a pagamento) il necessaio certificato medico digitale e lo invia telematicamente all’INPS.
Con la copia cartacea del certificato che viene rilasciata dal medico al richiedente, ci si rivolge generalmente a un patronato che invia all’INPS, sempre telematicamente, la domanda di permessi retribuiti ex legge 104/92.
In alternativa, è possibile però avanzare la richiesta (sempre dopo aver ottenuto il certificato medico) anche direttamente tramite il sito dell’INPS (servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito) e il Contact Center Multicanale (attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari).
Una volta inviata la richiesta, non resta che aspettare la convocazione da parte della commissione medica integrata.
In occasione dell’accertamento sanitario, la commissione esamina la documentazione medica del bimbo; tale documentazione deve essere esibita in originale e in parte sarà trattenuta agli atti, dunque è consigliabile fare fotocopie/scansioni di tutto.
Eventualmente, in sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Ai fini delle agevolazioni lavorative, al termine della visita la commissione, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo dell’INPS (art. 2, comma 3-quater, d.l. 324/1993 convertito dalla legge 423/1993).
Peraltro, nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (art. 2, comma 2, d.l. 324/1993 convertito dalla legge 423/1993 – circ. n. 32/2006).
L’accertamento definitivo della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 sarà trasmesso dall’INPS per raccomandata in duplice copia: una completa da trattenere e una senza dati sanitari, da consegnare al datore di lavoro.
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale INPS competente. Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.
Unitamente alla richiesta di permessi ex legge 104/1992 si può valutare con il “medico certificatore” se ricorrono le condizioni per avviare anche il cd. “riconoscimento dell’invalidità civile”, perché talvolta ai piccoli prematuri può essere concessa la “indennità di frequenza”.
Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età, che copre in sostanza le spese sostenute per la frequenza di centri riabilitativi (es. per fisioterapia), scuole di ogni ordine e grado a partire dall’asilo nido e altre strutture similari.
L’iter è analogo a quello della richiesta dei permessi ex legge 104/1992 e, qualora avviate contemporaneamente, le due pratiche sono portate avanti parallelamente, con un’unica convocazione per la visita medica.