Agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro o in natura
Deducibilità delle donazioni
L’art. 14 della legge 80/2005 ha introdotto delle novità per quanto riguarda le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le predette liberalità sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
E’ facoltà del soggetto erogatore scegliere se optare per la nuova legge o per le deduzioni indicate dal T.U.I.R (DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni).
Se le erogazioni vengono effettuate da società semplici, la detrazione spetta ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. L’importo della erogazione deve essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi al rigo relativo alle erogazione a favore delle onlus.
Agevolazioni fiscali per le persone giuridiche (Imprese)
Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore di Onlus (prestito di personale)
Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla tradizionale raccolta di fondi è quella che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, la possibilità di “prestare” i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un’ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (artt. 95 e 100, lett. i, del DPR 917/86).
È importante conservare con cura per almeno 5 anni, al fine della deduzione dai redditi, la ricevuta dell’erogazione fatta a favore della Onlus.